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Strutture ricettive

Argomenti: Turismo
COSA

LOCAZIONI TURISTICHE 

Le locazioni brevi e turistiche riguardano la concessione in uso, a titolo oneroso e per finalità turistiche, di immobili o porzioni di essi, senza la fornitura dei servizi accessori e complementari tipici delle strutture ricettive

L'esercizio dell’attività può assumere natura imprenditoriale o non imprenditoriale, con la presunzione di imprenditorialità in caso di locazione breve (soggiorni di durata non superiore a 30 giorni), di più di quattro immobili ovunque ubicati per periodo d'imposta.

Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione (art. 1571 e seguenti).  

Gli immobili o porzioni di immobili locati per finalità turistiche devono possedere i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione e le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati, ai sensi della normativa vigente (come prescritto dall’art. 58 comma 2 L.R. 61/2024).

Inoltre hanno i seguenti obblighi:

  • rispettare le norme in materia di sicurezza di cui all’art. 13 ter, comma 8, del D.L. 145/2023, convertito in legge con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191;
  • con riferimento alla locazione breve, comunicare le generalità delle persone alloggiate all’Autorità di P.S. (art. 109 del TULPS come interpretato dall’art. 19-bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 conv. Con mod. Dalla legge 132/2018);
  • versare l’imposta di soggiorno;
  • registrare giornalmente, mediante la procedura telematica regionale, i dati sui flussi turistici richiesti per finalità statistiche nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali;
  • comunicare la sospensione temporanea dell’attività o la cessazione entro e non oltre sette giorni;
  • comunicare ogni variazione successiva intervenuta;
  • esporre il Codice identificativo nazionale (CIN) all’esterno dello stabile dove è collocata l’unità immobiliare, nonchè indicato in ogni forma di pubblicità, promozione e commercializzazione con scritti o stampati o supporti digitali relativi all’attività.

In base all’art. 64 della L.R. 61/2024, non costituisce locazione a fini turistici l’offerta di alloggio senza corrispettivo monetario e, quindi, se c'è uno scambio di alloggi per finalità turistiche, ma non c’è alcuno scambio di denaro, quel contratto non è considerato locazione turistica.

 

AFFITTACAMERE e Bed & Breakfast (b&b)

Gli esercizi di affittacamere rientrano tra le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche edilizie della civile abitazione, di cui al Titolo II Capo Quarto della Legge regionale Toscana n. 61/2024.

Gli esercizi di affittacamere sono strutture composte da non più di 6 camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a 12 posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi essenziali, come definiti nel regolamento.

Gli affittacamere possono essere gestiti esclusivamente in forma imprenditoriale ed assumono la denominazione di Bed and Breakfast (b&b) quando, oltre ai servizi essenziali definiti nel regolamento, viene somministrata agli alloggiati anche la prima colazione ed eventualmente i pasti.

CHI

Il servizio è rivolto a chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche sul territorio provinciale di Prato, anche nel caso di gestione in forma indiretta (ad es. tramite un’agenzia immobiliare).

COME

Locazione breve e turistica imprenditoriale

Chi concede in locazione alloggi in regime di locazione breve o turistica in forma imprenditoriale, deve presentare, esclusivamente tramite portale STAR, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l'attività utilizzando il codice codice attività 55.90.40R.

Il modello unico regionale, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 65 del 27.01.2025 e reso disponibile dal portale STAR, è consultabile sul sito di Regione Toscana.

Locazione breve e turistica non imprenditoriale

Chi concede in locazione alloggi in regime di locazione breve o turistica, in forma non imprenditoriale, deve presentare la Comunicazione di inizio attività (CIA), entro il giorno successivo alla stipula del primo contratto di locazione, attraverso la piattaforma regionale "Turismo5". La piattaforma prevede la compilazione di un form dove inserire tutte le informazioni sulla struttura, così come previste dalla Regione Toscana (D.G.R. 1221 del 28/10/2024).

La piattaforma prevede la compilazione di un form dove inserire tutte le informazioni sulla struttura. Si accede alla piattaforma regionale in modalità inserimento/variazione/cancellazione inserendo la propria mail e seguendo le successive istruzioni.

 

La comunicazione e la SCIA devono riguardare ogni singolo alloggio locato, per cui se, ad esempio, il locatore dispone di 2 alloggi locati per finalità turistiche - siano essi ubicati nello stesso Comune o in due Comuni differenti - deve effettuare due comunicazioni o SCIA.

 

AFFITTACAMERE e Bed & Breakfast (b&b)

Per avviare l'attività occorre presentare, esclusivamente tramite portale STAR, utilizzando il codice codice attività 55.20.01R:

  • Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
  • modulo endoprocedimento RIC-15, già noto come EX MOD. COMAFR  "Comunicazione delle caratteristiche, delle attrezzature e dei servizi della struttura". Tale modulo, reperibile in STAR, deve essere scaricato come pdf cliccando sulla piccola icona posta accanto alla "i" di informazioni; una volta compilato in tutte le sue parti, deve essere poi allegato come file firmato digitalmente, a formare parte integrante e sostanziale del complessivo invio della pratica.

Inoltre, nel caso di attivazione della tipologia Bed and Breakfast, la somministrazione della colazione e degli eventuali pasti, richiederà la compilazione dell’endoprocedimento di notifica ai fini della registrazione ASL 90, per la quale non sono richieste asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL.

Dopo che hai presentato la SCIA per l’apertura dell’attività di affittacamere o Bed and Breakfast:

  • richiedi le credenziali di accesso a Turismo5 con l'apposita modulistica che trovi alla pagina Comunicazione flussi turistici per strutture ricettive nella sezione "Cosa serve";
  • accedi alla piattaforma Turismo5 con le credenziali ricevute e visualizza il codice regione assegnato (CIR);
  • con Spid o CIE e codice regione (CIR) accedi alla Banca Dati Strutture Ricettive del Ministero del Turismo e ottieni il CIN;
  • inizia a registrare gli ospiti su Turismo5 per adempiere agli obblighi statistici e non incorrere in sanzioni amministrative;
  • se l’immobile che affitti si trova a Prato sei soggetto a imposta di soggiorno;
  • richiedi le credenziali al Portale Alloggiati della Questura di Prato per obbligo di notifica dell'arrivo dell'ospite ai fini di Pubblica Sicurezza per non incorrere in sanzioni penali.

La sospensione dell’attività per un periodo superiore a quindici giorni è soggetta a comunicazione da effettuarsi al SUAP competente per territorio. L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, prorogabile una sola volta fino ad ulteriori dodici mesi, previa motivata comunicazione al SUAP.
È fatta salva la sospensione per interventi edilizi, per i quali la sospensione si protrae fino alla chiusura dell’intervento ai sensi della vigente normativa in materia.
Decorso il periodo di sospensione superiore a quindici giorni comunicato al SUAP e l’eventuale periodo di proroga, l’attivazione di un’ulteriore sospensione superiore a quindici giorni è subordinata ad un periodo pari almeno a tre mesi consecutivi di esercizio dell’attività.

DOVE/QUANDO

Normativa utile:

Testo Unico del turismo (Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61)

Delibera della Giunta regionale n. 1221 del 28/10/2024 – Approvazione in via preliminare del modulo di “Comunicazione Inizio Attività (CIA) relativa agli alloggi locati in regime di locazione breve e turistica”

Delibera della Giunta regionale n. 1352 del 18/11/2024 – Approvazione di modulistica unificata e standardizzata in materia di locazioni brevi/turistiche in forma imprenditoriale a norma della legge regionale 11 novembre 2022 n. 38

COSTI

E' previsto il pagamento dei diritti di segreterai solo per la presentazione della SCIA.

Per consultare le tariffe dei diritti di segreteria e le modalità di pagamento si rinvia alla pagina dedicata

RESPONSABILE

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