Imposta di soggiorno (IDS)
COSA
La modulistica è stata approvata. Le strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere, comprendendo le locazioni turistiche, su cui ricade l'obbligo di soggetto di imposta riceveranno comunicazione pertinente.
L'imposta di soggiorno è un tributo il cui presupposto è individuato nell'alloggio degli ospiti, individuati come "soggetti passivi" nelle strutture ricettive, alberghiere ed extraalberghiere, ubicate nel territorio Comunale.
Si ricorda che dal 02/01/2025 è obbligatorio il CIN per le strutture ricettive. Nel caso non fosse stato richiesto, la struttura e il gestore sono suscettibili di sanzione. Inoltre, esso deve essere esposto all'esterno dello stabile della struttura e sugli annunci nei portali telematici.
Per ogni informazione e chiarimento necessari, si prega di consultare le FAQ della Banca Dati Strutture Ricettive al seguente link: https://www.ministeroturismo.gov.it/faq-banca-dati-strutture-ricettive-bdsr/
CHI
A tutti i soggetti passivi che pernottino in strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere e che non siano iscritti anagraficamente nel territorio comunale. I gestori delle suddette strutture incassano l'imposta e successivamente la riversano al Comune nella contestuale dichiarazione trimestrale.
La dichiarazione e il riversamento devono essere come da regolamento effettuati entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla fine del trimestre.
Per il 2025 al fine di permettere ai gestori di gestire i nuovi adempimenti legati all'imposta di soggiorno i termini della dichiarazione e del riversamento saranno posticipati al sessantesimo giorno dalla fine del trimestre senza erogazione di sanzioni.
Ciò non si applica per l'ultimo trimestre (ottbre-dicembre), per cui il termine torna a essere il quindicesimo giorno dalla fine del suddetto trimestre.
COME
L'imposta è incassata dalla struttura ricettiva alberghiera ed extraalberghiera che successivamente la riversa al Comune nella contestuale dichiarazione trimestrale, come segue:
bassa stagione - gennaio-marzo
alta stagione - aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre
Il titolare della struttura ricettiva deve inviare la comunicazione della struttura ricettiva via PEC all'indirizzo PEC del Comune, compilando il modulo che verrà caricato dopo l'aggiornamento della pagina.
L'imposta di soggiorno nell'anno 2025 avrà decorrenza dal mese di aprile 2025. Dunque, il primo trimestre (gennaio-marzo) non è soggetto all'imposta e all'obbligo di dichiarazione e riversamento.
La dichiarazione e il riversamento dell'imposta devono essere effettuati dai gestori delle strutture ricettive entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla fine del trimestre.
Per il 2025 la dichiarazione e il riversamento potranno essere effettuati senza l'erogazione di sanzioni entro 60 giorni dal mese successivo alla fine del trimestre.
Entro il 30 gennaio dell'anno solare successivo i gestori delle strutture ricettive devono compilare e trasmettere all'Amministrazione Comunale il conto giudiziale della gestione.
Entro il 30 giugno dell'anno solare successivo i gestori delle strutture ricettive devono compilare e trasmettere all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione annuale dell'imposta.
DOVE/QUANDO
Casa Comunale, via Cancellieri, 4, Poggio a Caiano.
Per informazioni: Ufficio tributi tel 0558701223 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30, tributi@comune.poggio-a-caiano.po.it
L'ufficio tributi è aperto al pubblico, anche con la possibilità di prenotare un appuntamento, lunedì e giovedì dalle 9 alle 13 e mercoledì dalle 15 alle 17.
COSTI
La tariffa dell'imposta è stabilita per tutte le strutture ricettive soggette al tributo in due fasce diverse, divise per bassa e alta stagione:
bassa stagione 1,00 euro (gennaio-marzo)
alta stagione 1,50 euro (aprile-dicembre)
Il regolamento stabilisce esenzioni all'articolo 3, per cui è necessario compilare e inviare il modulo, allegato D.
Il modulo allegato E è necessario per la dichiarazione di esenzione i soggetti soggiornanti per terapie e relativi accompagnatori.
RESPONSABILE







