Vendite straordinarie di liquidazione
COSA
Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di terminare in breve tempo tutte le proprie merci in caso di:
- cessazione dell'attività commerciale, ed in tal caso al termine della liquidazione (della durata massima di 8 settimane) l'esercente non può riprendere la medesima attività nello stesso locale se non decorsi 180 giorni dalla data di cessazione;
- cessione dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione (che può avere durata massima di 8 settimane);
- trasferimento in altro locale dell'azienda o dell'unità locale in cui si effettua la liquidazione (che può avere durata massima di 4 settimane);
- trasformazione dei locali di vendita, tale da richiedere un adempimento amministrativo ai sensi della L.R. 65/2014 o rinnovo di almeno l'80% degli arredi dell'esercizio, ed in tal caso al termine della liquidazione (della durata massima di 4 settimane) l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori.
Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno, previa comunicazione al SUAP da effettuare almeno 10 giorni prima dell'inizio delle stesse. Le vendite non possono essere effettuate con il sistema del pubblico incanto.
Le merci oggetto di vendite straordinarie devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.
Per le merci oggetto di vendite straordinarie devono essere indicati il prezzo normale di vendita e lo sconto o il ribasso espresso in percentuale.
COME
In caso di cessazione di attività commerciale:
La vendita di liquidazione deve essere comunicata al SUAP, tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), almeno 10 giorni prima dell'inizio della liquidazione stessa, selezionando il codice attività che interessa e poi l’opzione Cessazione e allegando l'apposito modulo di liquidazione reperibile nella sezione degli allegati sottostante, debitamente compilato.
In caso di cessione dell’azienda o dell’unità locale / trasferimento in altro locale dell’azienda o dell’unità locale / trasformazione dei locali di vendita:
La vendita di liquidazione deve essere comunicata al SUAP, tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), almeno 10 giorni prima dell'inizio della liquidazione stessa, selezionando il codice attività che interessa e poi l’opzione Adempimenti Tecnici ed Amministrativi e allegando l'apposito modulo di liquidazione reperibile nella sezione degli allegati sottostante, debitamente compilato.
COSTI
La presentazione della pratica non prevede pagamento di diritti di segreteria.
RESPONSABILE
