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Assegno di maternità concesso dal Comune

Argomenti: Famiglia
COSA

È un contributo economico a sostegno della maternità per le donne che non ricevono altri trattamenti previdenziali di maternità oppure li percepiscono ma sono di importo inferiore (astensione obbligatoria di maternità erogata dall'INPS o altro ente previdenziale).

L'importo complessivo dell'assegno l'anno 2022 se spettante nella misura intera, è pari a € 1.773,65 totali.

L'assegno di maternità è concesso dal Comune ed è erogato dall'INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Per ottenere l'assegno di maternità occorre avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità, il cui importo viene aggiornato annualmente con Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale.

CHI

I requisiti per beneficiare dell’assegno di maternità sono i seguenti:

  1. Donne residenti, cittadine: italiane o comunitarie; extracomunitarie in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno: Permesso di Soggiorno CE Unico per Lavoro o con Autorizzazione al Lavoro, Permesso di Soggiorno CE per lungo soggiornanti (ex Carta di Soggiorno), Permesso di Soggiorno CE di Protezione Sussidiaria o titolare di Status di Rifugiato. Per le cittadine dei paesi Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia, in base agli accordi euro-mediterranei stipulati con la Comunità Europea, è sufficiente produrre la fotocopia del permesso di soggiorno per motivi familiari oppure la fotocopia di un permesso di soggiorno avente durata almeno biennale.
  2. Nascita di un figlio o ingresso nella famiglia anagrafica del richiedente di un minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.
  3. Valore ISEE 2022 inferiore o pari a € 17.747,58

In luogo delle persone indicate al punto 1, possono beneficiare dell'assegno:

  • il padre, in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre
  • l'affidatario preadottivo, in luogo della moglie affidataria preadottiva, quando sopraggiunga separazione legale, ex art. 25 L. 184/93, ed a condizione che il richiedente abbia il minore in affidamento presso la propria famiglia anagrafica
  • l'adottante non coniugato in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti

In caso di decesso della madre del neonato o della donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, l'assegno può essere concesso, a domanda, rispettivamente al padre che ha riconosciuto il neonato o al coniuge della donna.

In caso di neonato non riconoscibile o non riconosciuto da alcuno dei genitori, può beneficiare dell'assegno colui a cui il minore è stato affidato con provvedimento del giudice.

COME

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso nella famiglia anagrafica del richiedente del minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento. 

La domanda debitamente compilata in ogni sua parte e corredata dalla relativa documentazione, potrà essere consegnata all'Ufficio protocollo del Comune di Poggio a Caiano o inviata tramite PEC.
 

DOVE/QUANDO

Ufficio Servizi sociali

Emai s.checchi@comune.poggio-a-caiano.po.it

Recapiti telefonici: 0558701285 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12:30

RESPONSABILE

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