ANTINCENDIO - SCIA ai fini della sicurezza antincendio (C.P.I.), ex art. 4 D.P.R. 151/2011
COSA
L’art. 16 comma 1 D.Lgs. 139/2006 definisce il Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) come quel documento che attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa antincendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose che detengono e impiegano prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti.
Il C.P.I. è rilasciato dal competente Comando Provinciale dei VV.F., su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate (art. 16 comma 2 D.Lgs. 139/2006).
L’art. 4 D.P.R. 151/2011 prescrive che per le attività di cui all’Allegato I dello stesso D.P.R., l’istanza è presentata al Comando, prima dell’inizio delle attività, mediante S.C.I.A. e, per l’art. 10 dello stesso D.P.R., tramite il SUAP.
COME
Tramite portale STAR.
COSTI
30.00 EURO di diritti di segreteria suap e i diritti previsti dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco.
RESPONSABILE
