Unioni Civili
COSA
Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 76 del 20.05.2016 concernente la "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", ovvero la legge che, tra l'altro, istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso, ma non solo.
L'unione civile tra persone delle stesso sesso è stata istituita quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione. L'unione civile si costituisce tra due persone maggiorenni dello stesso sesso mediante dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni.
Non è possibile procedere alla costituzione di una unione civile qualora ricorrano le seguenti cause impeditive:
a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
b) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione é soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato;
c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile (rapporti di parentela, affinità, adozione); non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se é stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
La sussistenza di una di tali cause comporta la nullità dell'unione civile.
Con la costituzione di un'unione civile, le parti acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri, in particolare:
- obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione;
- obbligo di contribuire ai bisogni comuni secondo le proprie sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo;
- diritto/dovere di concordare l'indirizzo della vita familiare e il potere di attuarlo.
La costituzione dell'unione civile è certificata da documento contenente i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.
CHI
Il servizio è rivolto ai futuri coniugi.
COME
Dichiarazione e istruttoria.
Le parti fanno congiuntamente richiesta all’Ufficio di Stato Civile di un Comune a loro scelta (vedi in Modulistica il Modulo richiesta). L’Ufficio redige immediatamente il processo verbale della richiesta invitando le parti a comparire di fronte a sé al fine di rendere la dichiarazione costitutiva dell’unione.
Entro 15 giorni dalla richiesta, l’Ufficio procede alla verifica delle dichiarazioni rese acquisendo tutta la documentazione idonea, nonché richiedendo eventuali integrazioni/rettifiche delle stesse.
Nel caso di cittadino straniero occorre presentare anche una dichiarazione dell’Autorità competente del proprio Paese dalla quale risulta che, giusta le leggi cui è sottoposto NULLA OSTA all’unione civile.
Nel giorno indicato dalle parti, le stesse rendono la dichiarazione, personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni di voler costituire tra loro l’unione civile. Di tale dichiarazione è redatto apposito verbale.
Nei casi di infermità o altro comprovato impedimento di una delle parti, l’Ufficiale di Stato civile si reca presso il luogo in cui si trova la parte impedita sia nei casi di ricezione della richiesta che per ricevere la dichiarazione di costituzione dell’unione.
In caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, l’Ufficiale di Stato civile riceve la dichiarazione di costituzione anche se non vi sia stata precedente richiesta, previo giuramento delle parti sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione dell’unione e sull’assenza di cause impeditive.
Segnalazioni e precisazioni
Il regime patrimoniale legale tra persone dello stesso sesso è costituito dalla comunione dei beni, salvo diversa pattuizione a favore della separazione dei beni, effettuabile sia in sede di costituzione dell'unione civile che successivamente mediante stipula di apposita convenzione patrimoniale redatta in forma scritta davanti a notaio, con le quali sarà possibile:
- instaurare il regime della separazione dei beni;
- costituire un fondo patrimoniale per far fronte ai bisogni della famiglia;
- apportare modifiche convenzionali al regime della comunione dei beni.
Le procedure per ottenere il divorzio sono le stesse del matrimonio ovvero: divorzio contenzioso presso il tribunale ordinario L. 898/70, accordo davanti ufficiale di stato civile ai sensi articolo 12, legge 162/2014 e accordo perfezionato a seguito di negoziazione assistita ai sensi articolo 6, legge 162/2014. Non è prevista la separazione.
Nella dichiarazione le parti possono indicare il cognome comune che hanno stabilito di assumere per la durata della unione civile. L’altra parte può dichiarare di voler anteporre o posporre il proprio cognome a quello comune. La scelta verrà annotata sull’atto di nascita e comporta variazione di scheda anagrafica.
A seguito di rettifica di sesso, se i coniugi manifestano la volontà di non procedere allo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, si ha l’automatica instaurazione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, con conseguente annotazione nell’atto di matrimonio e di nascita.
Per quanto concerne le trascrizioni di matrimoni/unioni civili avvenute all’estero, in attesa dell’emanazione dei Decreti Legislativi attuativi della Legge 76/2016, potranno essere oggetto di trascrizione nel registro provvisorio delle unioni civili solo se trasmessi all'Ufficio di Stato civile dall’autorità consolare italiana.
Costituzione
I matrimoni civili vengono celebrati, pubblicamente, a domanda degli interessati e compatibilmente con la disponibilità dei luoghi:
- nella Sala Consiliare, detta anche Sala della Giostra;
- nell' Ufficio del Sindaco;
- all’interno delle ex Scuderie Medicee, in una sala appositamente adibita, ad eccezione dei locali della Biblioteca Comunale;
- Altre strutture esterne (ville storiche e strutture agrituristiche del territorio autorizzate).
Documenti da presentare
- documento di identità
- richiesta di costituzione di unione civile (vedi Modulistica)
- eventuale NULLA OSTA (per cittadini stranieri)
- richiesta prenotazione sala
DOVE/QUANDO
Comune di Poggio a Caiano- Ufficio Stato Civile – via Cancellieri 4, piano terra.
Per informazioni l'Ufficio Stato civile risponde al numero 0558701236 dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 12:30 (servizi.demografici@comune.poggio-a-caiano.po.it)
L'Ufficio Stato civile riceve su appuntamento il lunedì e il giovedì dalle 10.00 alle 12.00.
TEMPI
Dal momento della richiesta occorrono minimo 15 giorni per la verifica delle dichiarazioni rese.COSTI
I Costi variano a seconda se si è o meno residenti e nella scelta della sala, secondo la tabellacosì come approvata dalla delibera n.53 del 05/09/2016.
CITTADINI E GIORNI | SALA CONSILIARE | STANZA DEL SINDACO | SCUDERIE | ALTRE STRUTTURE INTERNE |
Residenti nel Comune (almeno una delle parti) giorni feriali e prefestivi | GRATUITO | GRATUITO | 100 € | 200 € |
Residenti nel Comune (almeno una delle parti) giorni feriali e prefestivi fuori orario di servizio | 200 € | 100 € | 200 € | 300 € |
Residenti nel Comune (almeno una delle parti) giorni festivi | 250 € | 150 € | 300 € | 400 € |
Non residenti nel Comune giorni feriali e prefestivi | 200 € | 100 € | 200 € | 350 € |
Non residenti nel Comune giorni feriali e prefestivi fuori orario di servizio | 400 € | 200 € | 400 € | 500 € |
Non residenti nel Comune giorni feriali e prefestivi fuori orario di servizio | 450 € | 250 € | 450 € | 600 € |
RESPONSABILE

