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Richiesta accesso agli atti tecnici

COSA

E’ predisposta procedura operativa per la gestione dell’accesso agli atti tecnici, da seguire per ogni richiesta effettuata.

Coloro che ritengono di dover visionare atti tecnici, pratiche edilizie ecc., devono attenersi alle modalità previste per l’accesso agli atti tecnici pubblicate in questa pagina.

Le ricerche delle pratiche edilizie deve essere effettuata tramite la sezione VISIONE PRATICHE EDILIZIE.

L’istanza sarà evasa solo se completa nella compilazione della modulistica e negli allegati obbligatori entro 30 giorni dalla data del protocollo.

La richiesta, sottoscritta da persona che possiede un diritto reale sull’immobile o da persona diversa ma autorizzata in forma scritta da colui che ha titolo, dovrà essere corredata da fotocopia del documento di identità di tutte le persone che firmano la richiesta stessa o l’autorizzazione all’accesso, se presente.

VALUTAZIONE DEL TITOLO

Hanno titolo a visionare gli atti tecnici:

  • il proprietario, il comproprietario e loro delegati;
  • titolari di altri diritti reali sull’immobile quali nudo proprietario, usufruttuario, erede ecc. e loro delegati;
  • amministratore di condominio o loro delegati;
  • curatore fallimentare e loro delegati;

Possono essere autorizzati a visionare gli atti tecnici tutti coloro che sono in possesso di un’autorizzazione scritta a firma autenticata con la fotocopia del documento come ad esempio tecnici incaricati titolare di compromesso, locatario o chiunque, da:

  • tutti coloro qualificati al punto precedente
  • dal Tribunale, Procura, Prefettura o altri enti
  • docenti universitari che compiono studi sul territorio

Possono richiedere di visionare atti tecnici tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.  Pertanto, anche persone differenti dall’avente titolo o autorizzate dall’avente titolo possono visionare e estrarre copia degli atti amministrativi se possono dichiarare di ricadere nella condizione sopraesposta. Nel caso, ai sensi dell’art. 7 e dell’art. 22, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’ art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, verrà inviata comunicazione ai contro-interessati, i quali possono inviare memorie in riferimento all’istanza, entro 10 giorni dal ricevimento, anche ai fini di opporsi motivatamente all’accesso stesso. Il responsabile, valutate le memorie, potrà accogliere l’istanza o comunicare il rifiuto motivato dell’istanza.

TIPO DI ATTI

Ai fini di tabellare i casi più comuni che si possono prospettare, si ricorda che:

  • Le pratiche che possono essere visionate subito, sono:
  • I permessi di costruire, le concessioni edilizie, le licenze e le sanatorie rilasciate;
  • Le Denunce di Inizio Attività quando hanno già concretizzato la propria efficacia;
  • Le pratiche che possono essere visionate successivamente, sono:
  • I permessi di costruire, le concessioni edilizie, le licenze e le sanatorie in corso di istruttoria e per i quali non è stato assunto il provvedimento definitivo di rilascio o di diniego;
  • Le Denunce di Inizio Attività non efficaci;

Sono invece sottratti agli atti, tutti i documenti istruttori, le pratiche archiviate durante l’iter di formazione, tutte le altre pratiche.

VALUTAZIONE DELL’ISTANZA

La valutazione del titolo deve essere effettuata secondo i seguenti criteri:

  • Le richieste incomplete non saranno valutate;
  • Le richieste presentate da persona non riconducibile ai casi di legge dovranno essere respinte;
  • Le richieste presentate, riguardanti pratiche che non si sono concretizzate, saranno sospese e del differimento dell’accesso sarà data comunicazione all’interessato;
  • Le istanze presentate da persone che posseggono diritti giuridicamente rilevanti sugli atti saranno comunicate ai contro interessati e poi valutate, nel caso i contro interessati pongano delle memorie nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione;

L’accoglimento della richiesta sarà comunicato, anche telefonicamente, all’interessato, invitandolo su appuntamento a prendere visione delle documentazioni ed estrarne copia. Il pagamento dei diritti di segreteria, comprensivo del rimborso del costo delle fotocopie, dovrà essere pagato in quella sede, ad accesso terminato.

CHI

Tutti i cittadini.

COME

L’istanza di accesso agli atti deve essere presentata tramite la modulistica predisposta e trasmessa:

  • Via posta elettronica certificata (PEC): comune.poggioacaiano@postacert.toscana.it; 
  • A mano all’Ufficio Protocollo, Via Cancellieri, 4, 59016, Poggio a Caiano, previo appuntamento da prenotare al seguente numero: 055 8701201.
DOVE/QUANDO

Per appuntamenti ed informazioni  telefonare al seguente numero: 055 8701237.

NON E' POSSIBILE PRENOTARE GLI APPUNTAMENTI DIRETTAMENTE DAL SITO DEL COMUNE.

 

TEMPI
Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza
COSTI

Per ogni pratica edilizia (cartacea o digitale) - € 10

per ogni copia fotostatica B/N – formato A4 - € 0,20

per ogni copia fotostatica B/N – formato A3 - € 0,40

per ogni copia fotostatica a colori – formato A4 - € 1

per ogni copia fotostatica a colori – formato A3 - € 2

 

I PAGAMENTI SARANNO ESEGUITI AL TERMINE DELL'ACCESO, PER POTERE CONTEGGIARE  ANCHE I COSTI DI COPIA                                                                         

 

RESPONSABILE

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